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Meta valuta di introdurre nei prossimi mesi un canone di abbonamento per gli utenti UE a meno che non prestino il consenso di usare le loro informazioni personali per annunci pubblicitari mirati.
Secondo il Wall Street Journal si tratterebbe di 14 dollari (circa 12,99 euro) per accedere a Facebook e Instagram da mobile e 17 dollari (circa 15,99 euro) per l’accesso da PC.
Secondo Reuters il piano tariffario più plausibile è di 10 euro al mese che però salirebbe a 13 euro con le commissioni degli app store di Apple e Google.
La risposta di Meta è arrivata
Meta risponde così alle normative che l’hanno sanzionata pesantemente nei mesi scorsi ( 405 milioni di euro, 390 milioni di euro, 1,2 miliardi di euro) e che ora minacciano di limitare definitivamente la sua capacità di utilizzare annunci mirati agli utenti, danneggiando, di fatto, la sua principale fonte di introiti.
Dopo la più alta sanzione in Europa per questioni di privacy, a Meta è stato imposto lo stop alla condivisione dei dati europei per Facebook entro il 22 ottobre 2023. La legge entra in vigore dal 17 febbraio 2024.
Con gli obblighi del Digital Services Act europeo attivi da agosto, Meta, deve rispettare una serie di regole per poter operare in Europa: tra queste, l’impossibilità di usare i dati sensibili degli utenti per raggiungerli con la pubblicità.
Un passo indietro nella controversia Meta-Antitrust: parola chiave, consenso
La sentenza europea è stata particolarmente rilevante perché ha rafforzato la capacità di indagine e intervento (con eventuali rimedi) delle autorità antitrust dei Paesi Ue.
L’autorità nazionale tedesca garante della concorrenza ha dubitato della legittimità del sistema dei marcatori cookies che reperiscono e trattano i dati personali degli utenti all’interno dell’Ue anche off Facebook per ottenere una profilazione pubblicitaria sempre più personalizzata degli utenti.
La sentenza evidenzia che:
- la tutela della libertà di mercato e la concorrenza richiedono l’analisi delle pratiche commerciali degli operatori che influiscono sul mercato e sui consumatori;
- l’accesso ai dati personali e il loro trattamento sono diventati elementi significativi della concorrenza nell’economia digitale;
- le norme sulla protezione dei dati personali non possono essere separate dalle regole antitrust e devono essere prese in considerazione nell’analisi degli abusi di posizione dominante;
- sia irrimandabile una cooperazione efficace fra Antitrust e Autorità di controllo (sulla base del principio di leale cooperazione previsto dall’art. 4 paragrafo 3 del Trattato sull’Unione Europea).
L’orientamento della Corte di Giustizia è chiaro: la parola chiave è consenso.
Per il trattamento invasivo dei dati, tipico dell’ecosistema pubblicitario e la redditività delle grandi aziende tecnologiche, è necessario ottenere il consenso esplicito degli utenti.
Secondo gli standard delle normative sulla privacy europea deve essere:
- specifico e separato da qualsiasi altra accettazione dei termini e delle condizioni della piattaforma;
- facoltativo, gli utenti devono poter scegliere se accettarlo e poterlo revocare in qualsiasi momento.